società per la cartolarizzazione
art. 15, L. 23.12.1998, n. 448, sostituito da
art. 22, D.L. 25.09.2001, n. 350
1. Il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con
capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi.
Ai crediti futuri sono
assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato.
La società può essere
costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle
finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo
2497, secondo comma, del codice civile.
Delle obbligazioni risponde,
nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui
al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione
di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i
diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle
operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di
cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di
altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro vigilante.
All'atto di ogni operazione
di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela
dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
3. La società di cui al comma
1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante
emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri
proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito
delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei
confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello
relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al
comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni
di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e
i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o
in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le
condizioni della stessa.
7. Alla società di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1.09.1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b)
e c), e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla
società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 601,
e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1.04.1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un
mercato regolamentato estero.
Gli interessi e altri
proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in
data 4.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10.05.1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
9. Ciascun patrimonio separato
di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta
regionale sulle attività produttive.
Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti
e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29.09.1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari delle società di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o
comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23.12.1998, n. 448.
I richiami all'INPS ed ai
decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti,
in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti
pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al
comma 2.
11. Si applicano le
disposizioni della legge 30.04.1999, n. 130, per quanto compatibili.
In deroga al comma 6
dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi
ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari
finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici
di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle
disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso
le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui
al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.